Stati Uniti, dopo l'abolizione della franchigia de minimis postale slitta di tre mesi l'obbligo di sdoganamento formale: rinvio al 20 gennaio 2027

WASHINGTON
La U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha rinviato al 20 gennaio 2027 la data di applicazione dell'obbligo di sdoganamento formale (formal entry) per alcuni invii postali, introdotto con la sospensione a tempo indeterminato della franchigia de minimis sulla posta internazionale. Il 21 (ora locale) la CBP ha messo a disposizione del pubblico in anteprima (public inspection) nel Federal Register una norma definitiva in tal senso, pubblicata ufficialmente il 22. La data originaria di applicazione era il 22. La CBP aveva anticipato il rinvio con un avviso al commercio del 14, descrivendolo come una "proroga di 90 giorni". Il rinvio riguarda le merci soggette alla regolamentazione di altre agenzie federali, quelle soggette a dazi dei capitoli 98 e 99 della Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) e quelle per cui si chiede l'esenzione dai dazi in base al capitolo 98 o a un accordo di libero scambio (FTA), quando arrivano per posta internazionale.
La CBP sposta al 20 gennaio 2027 l'obbligo di sdoganamento formale per gli invii postali
Il titolo della norma è «Sospensione a tempo indeterminato della franchigia de minimis per gli invii postali e nuova procedura di sdoganamento semplificato postale: proroga dell'applicazione». La norma fissa al 20 gennaio 2027 la data di applicazione della sezione 145.12(a)(2)(v) e (vi) del titolo 19 del Code of Federal Regulations. Le due disposizioni richiedono lo sdoganamento formale per determinate merci che entrano attraverso la rete postale internazionale. Nella sintesi della norma la CBP elenca le merci interessate dalla proroga come "merci soggette ai requisiti di altre agenzie (PGA), merci soggette a dazi dei capitoli 98 o 99 della tariffa, merci per cui si chiede il trattamento in esenzione da dazi in base al capitolo 98 o a un FTA".
L'avviso al commercio della CBP ha descritto le stesse merci con parole diverse. L'avviso indica che dal 20 gennaio 2027 per lo sdoganamento semplificato degli invii postali internazionali soggetti ai dazi delle sezioni 201, 232 e 301 o di competenza di altre agenzie diventerà obbligatoria la dichiarazione elettronica "Entry Type 13". L'avviso spiega che, se questi invii non sono dichiarati elettronicamente come Entry Type 13 nel sistema Automated Commercial Environment (ACE), dovranno passare per lo sdoganamento formale.
La CBP ha precisato che fino ad allora non cambia nulla. L'avviso afferma: "There are no changes to international mail entry procedures before Jan. 20, 2027" (Non ci sono cambiamenti alle procedure di sdoganamento della posta internazionale prima del 20 gennaio 2027). Anche la norma definitiva indica che il rinvio "non modifica la procedura di sdoganamento semplificato postale attualmente usata da importatori e altri soggetti". La procedura di sdoganamento semplificato postale creata a giugno resta in vigore anche durante il rinvio. Nell'avviso la CBP ha invitato a usare volontariamente la procedura Entry Type 13 durante il periodo di transizione.
La norma è stata esaminata e approvata dal commissario della CBP Rodney Scott. Scott ha delegato il potere di firma elettronica a Susan Thomas, vicecommissario esecutivo dell'ufficio del commercio della CBP, che ha firmato la norma. Il referente per informazioni è Christopher Mabelitini, della divisione proprietà intellettuale e commercio elettronico dell'ufficio del commercio della CBP.
La CBP: importatori, spedizionieri doganali e operatori logistici hanno bisogno di più tempo
Come motivo del rinvio la CBP ha indicato la preparazione insufficiente degli operatori. La norma afferma che serve "to give importers, brokers, and logistics providers in the international postal network additional time" (a dare più tempo a importatori, spedizionieri doganali e operatori logistici della rete postale internazionale). Spiega che occorre più tempo perché modifichino i sistemi interni, definiscano politiche e procedure per la trasmissione dei dati e si dotino delle basi tecniche necessarie a rispettare i requisiti.
La CBP ha indicato anche i rischi di un mancato rinvio. La norma afferma che mantenere la scadenza "could lead to disruptions in the flow of important international postal shipments destined to Americans" (potrebbe causare interruzioni nel flusso di importanti invii postali internazionali destinati agli americani).
La CBP ha emanato la norma senza preavviso né consultazione pubblica, avvalendosi dell'eccezione per "giusta causa" della sezione 553(b)(B) dell'Administrative Procedure Act (APA). La CBP ha spiegato che un periodo di consultazione avrebbe fatto superare la scadenza del 22 ottobre. Ha dichiarato che la norma non impone a nessuno nuovi requisiti regolatori sostanziali, che la procedura di sdoganamento semplificato resta invariata e che il rinvio non contrasta con i gravi problemi di sanità e sicurezza pubblica indicati nella norma di giugno.
Il rinvio riguarda solo gli invii soggetti a norme di sicurezza e dazi speciali
L'obbligo di sdoganamento formale era stato introdotto dalla norma definitiva provvisoria del 24 giugno. La norma apriva una nuova procedura di sdoganamento semplificato per gli invii postali fino a 2.500 dollari, escludendone però alcune merci. Le merci escluse sono quelle regolate da altre agenzie, quelle soggette a dazi dei capitoli 98 e 99 e quelle per cui si chiede l'esenzione in base al capitolo 98 o a un FTA. Gli invii postali soggetti a contingenti e a dazi antidumping e compensativi devono passare dallo sdoganamento formale fin dall'inizio.
Nella norma di giugno la CBP aveva spiegato perché le aveva escluse. Per le merci regolate da altre agenzie, lo sdoganamento formale "allows the Government to ensure compliance with the health and safety requirements of PGAs" (consente al governo di garantire il rispetto dei requisiti sanitari e di sicurezza delle altre agenzie). Per le altre merci, ha affermato che lo sdoganamento formale "dota la CBP dei dati e delle procedure necessari per riscuotere le entrate in casi particolari".
La norma di giugno prevedeva fin dall'inizio un periodo di tolleranza. Fissava al 22 ottobre la data di applicazione della sezione 145.12(a)(2)(v) e (vi) e consentiva fino ad allora anche alle merci escluse di usare la nuova procedura di sdoganamento semplificato postale. La CBP aveva indicato come scopo della tolleranza "dare agli operatori tempo sufficiente per adattarsi ai nuovi requisiti". La nuova norma definitiva ha prolungato la tolleranza di 90 giorni. La norma di giugno aveva raccolto osservazioni fino al 24 luglio.
Anche le linee guida sulla posta internazionale riviste dalla CBP il 6 luglio contenevano lo stesso calendario. Le linee guida indicavano che dal 22 ottobre le merci escluse avrebbero dovuto usare altre procedure, come l'Entry Type 13 o lo sdoganamento formale. Indicavano inoltre che gli invii postali oltre i 2.500 dollari, quelli soggetti a contingenti e quelli soggetti a dazi antidumping e compensativi devono passare dallo sdoganamento formale. Con il rinvio, la scadenza del 22 ottobre delle linee guida è diventata il 20 gennaio 2027.
La sospensione della franchigia postale nasce dall'ordine esecutivo del presidente Trump del luglio 2025
La franchigia de minimis era il regime che esentava da dazi le merci fino a 800 dollari importate da una persona in un giorno. La base giuridica è la sezione 321 del Tariff Act del 1930 (19 U.S.C. 1321(a)(2)(C)). Secondo la norma di giugno, il regime nasce da una disposizione del 1938 volta a evitare la riscossione di dazi di importo trascurabile e, in base al Trade Facilitation and Trade Enforcement Act (TFTEA) del 2015, nel 2016 la soglia è salita da 200 a 800 dollari. Nell'anno fiscale 2024 la CBP ha trattato oltre 1,36 miliardi di spedizioni in franchigia de minimis. Nel 2015 erano 139 milioni. La CBP lo ha definito un "aumento di quasi dieci volte".
Il 30 luglio 2025 il presidente Trump ha firmato l'ordine esecutivo 14324, «Suspending Duty-Free De Minimis Treatment for All Countries». L'ordine ha stabilito che la franchigia de minimis non si applica indipendentemente da valore, origine, modalità di trasporto e tipo di sdoganamento, ed è entrato in vigore alle 0.01 del 29 agosto 2025 (ora legale della costa orientale degli Stati Uniti). L'ordine afferma: "The risks of evasion, deception, and illicit-drug importation are particularly high for low-value articles" (I rischi di elusione, inganno e importazione di droghe illecite sono particolarmente elevati per gli articoli di basso valore). L'ordine afferma anche che gli spedizionieri nascondono il reale contenuto delle spedizioni dirette negli Stati Uniti.
L'ordine ha citato come motivazione anche la responsabilità del governo cinese. Richiama l'emergenza nazionale (ordine esecutivo 14195) dovuta a "the failure of the Government of the People's Republic of China (PRC)" (il fallimento del governo della Repubblica Popolare Cinese) nel fermare i fornitori di precursori di droghe sintetiche e i trafficanti. L'ordine afferma che la sospensione della franchigia per Cina e Hong Kong prosegue in base a questa emergenza. La proposta di norma della CBP di ottobre indica che la franchigia per le importazioni di basso valore dalla Cina è sospesa dal 2 maggio 2025 in base all'ordine esecutivo 14256.
Per gli invii postali è stato applicato un sistema separato. L'ordine ha previsto che fossero i vettori, o soggetti qualificati che agiscono per loro conto, a riscuotere e versare i dazi. I dazi potevano essere calcolati, a scelta, con il metodo ad valorem, applicando al valore della merce l'aliquota effettiva prevista dall'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) per il paese d'origine, oppure con un importo fisso per articolo. L'importo fisso era di 80 dollari per articolo per i paesi con aliquota effettiva inferiore al 16%, di 160 dollari per quelli tra il 16% e il 25% e di 200 dollari per quelli oltre il 25%. L'avviso di attuazione della CBP, pubblicato il 2 settembre 2025 a nome del segretario alla Sicurezza interna Kristi Noem, indica che il metodo a importo fisso cessa di avere effetto per le merci entrate dopo le 0.01 del 28 febbraio 2026 (ora legale della costa orientale degli Stati Uniti), lasciando solo il metodo ad valorem. L'avviso prevede che i dazi possano essere riscossi e versati da soggetti qualificati approvati dalla CBP. La norma di giugno spiega che, in questo sistema basato sull'ordine esecutivo 14324, gli uffici postali esteri raccoglievano informazioni e dazi e li trasmettevano a terzi qualificati, che inviavano i dati in formato Excel alla CBP e pagavano i dazi tramite Pay.gov.