Trump giudica le importazioni di turbine eoliche una «minaccia alla sicurezza» e ordina negoziati di 180 giorni con i partner commerciali anziché dazi

WASHINGTON
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha emanato il 22 (ora locale) un proclama con cui stabilisce che le importazioni di turbine eoliche e delle relative parti e componenti minacciano di compromettere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Il provvedimento accoglie le risultanze di un'indagine condotta dal Dipartimento del Commercio ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act. Anziché imporre immediatamente nuovi dazi, il presidente Trump ha incaricato il segretario al Commercio e il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR) di avviare negoziati con i partner commerciali e di riferire sullo stato di avanzamento entro 180 giorni. La Casa Bianca ha pubblicato il testo integrale del proclama sul proprio sito web.
Il presidente Trump concorda con la determinazione del segretario al Commercio sulla «minaccia alla sicurezza»
Secondo il proclama, il segretario al Commercio ha presentato al presidente, entro gli ultimi 90 giorni, un rapporto d'indagine ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962 (19 U.S.C. 1862). Nel rapporto, il segretario ha concluso che le importazioni di turbine eoliche, delle loro parti e dei loro sottocomponenti «minacciano di compromettere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti (threaten to impair the national security of the United States)» e ha raccomandato l'adozione di misure ai sensi della Sezione 232, comma (d). Dopo aver esaminato il rapporto e i fattori previsti dal comma (d) della Sezione 232, il presidente Trump ha dichiarato: «Concordo con la conclusione del segretario (I concur with the Secretary's finding)».
Il segretario al Commercio ha raccomandato «una serie di azioni (a range of actions)» per regolare le importazioni. Tra queste, il presidente Trump ha scelto di intraprendere negoziati con i partner commerciali. Il proclama ha affermato che, per far fronte alla minaccia alla sicurezza nazionale, «è necessario e opportuno avviare negoziati con i partner commerciali esteri (it is necessary and appropriate to enter into negotiations with foreign trading partners)». I dettagli specifici delle raccomandazioni e la data esatta di presentazione del rapporto non sono stati resi noti nel proclama. Come rischi individuati dal segretario al Commercio, il proclama ha elencato le vulnerabilità di sicurezza informatica nei componenti di fabbricazione estera che potrebbero consentire manomissioni da remoto, le perturbazioni alla rete elettrica e alle infrastrutture critiche, le interferenze nello spazio aereo e le interferenze radar.
L'indagine era iniziata più di un anno fa. Secondo un avviso pubblicato nel Federal Register (90 FR 41380) il 25 agosto 2025 dal Bureau of Industry and Security (BIS) del Dipartimento del Commercio, il segretario aveva avviato un'indagine ai sensi della Sezione 232 sulle importazioni di turbine eoliche, delle relative parti e dei componenti il 13 agosto dello stesso anno. Il termine per la presentazione dei commenti era fissato per il 9 settembre 2025. L'avviso era firmato da Robie Saunders, vice assistente segretario per la sicurezza tecnologica presso il BIS, con richieste di informazioni indirizzate a Stephen Astle, capo della Divisione per la base industriale della difesa all'interno dell'Ufficio per le industrie strategiche e la sicurezza economica del BIS.
Il BIS ha indicato che l'indagine è stata condotta ai sensi della Parte 705 del Titolo 15 del Code of Federal Regulations (norme sulla base industriale per la sicurezza nazionale). Tra gli elementi aperti alla consultazione figuravano la domanda attuale e futura degli Stati Uniti di turbine eoliche e componenti, la misura in cui la produzione interna possa soddisfare tale fabbisogno e il ruolo che le catene di fornitura dei principali paesi esportatori svolgono nel colmare la domanda statunitense. È stato inoltre chiesto se sia fattibile incrementare la capacità produttiva nazionale per ridurre la dipendenza dalle importazioni, quale sia l'impatto delle attuali politiche commerciali sulla produzione interna e se siano necessarie misure aggiuntive quali dazi o quote all'importazione. Oggetto di consultazione è stata anche la possibilità che paesi esteri controllino o sfruttino le catene di fornitura delle turbine eoliche. Gli atti sono stati raccolti nel fascicolo BIS-2025-0191 sul portale federale per la regolamentazione (regulations.gov). Le memorie contenenti informazioni commerciali riservate dovevano recare su ciascuna pagina l'indicazione «BUSINESS CONFIDENTIAL», con l'obbligo di presentare separatamente una versione destinata al pubblico contrassegnata come «PUBLIC».
Il Dipartimento del Commercio ritiene che l'eolico sia una fonte instabile che grava sulla rete elettrica
Il primo pilastro della determinazione del segretario riguarda la rete elettrica. Il proclama specifica che il segretario al Commercio ha stabilito che «l'energia eolica è una fonte di energia inaffidabile e intermittente (wind energy is an unreliable and intermittent energy source)». Di conseguenza, i gestori delle reti «devono ricorrere frequentemente a generatori di riserva a combustibili fossili ad avvio rapido (grid operators must frequently rely upon fast-ramping fossil fuel backup generators)». Il proclama spiega che ciò comporta un aumento dei costi operativi e un maggior onere di manutenzione.
Il proclama ha contrapposto l'eolico alla produzione da combustibili fossili e nucleare, che garantiscono una potenza costante, rilevando che l'eolico rappresenta soltanto una «piccola quota (small portion)» della produzione elettrica su scala industriale negli Stati Uniti. Il segretario al Commercio ha stabilito che l'impiego dell'energia eolica «allontana la rete elettrica degli Stati Uniti da fonti di energia più affidabili (diverts the United States electrical grid from more reliable energy sources)». Secondo il Dipartimento del Commercio, le risorse destinate all'eolico avrebbero potuto essere impiegate per rafforzare fonti energetiche più affidabili ed essenziali per la sicurezza nazionale ed economica.
Gli inverter connessi in rete di produzione estera presentano rischi di manipolazione da remoto
Il secondo pilastro è la sicurezza informatica. Il proclama ha evidenziato che i prodotti eolici di fabbricazione estera, e in particolare gli inverter connessi in rete, rappresentano «una vulnerabilità sfruttabile (an exploitable vulnerability)» che potrebbe consentire l'accesso da remoto e l'interferenza con i sistemi elettrici statunitensi. Qualora un aggressore assumesse il controllo della generazione, sussisterebbe il rischio di interruzioni nell'erogazione di energia o di sabotaggio degli impianti. Il proclama definisce l'inverter come il dispositivo che converte l'elettricità prodotta dalle turbine in una forma utilizzabile dalla rete elettrica o dai sistemi di distribuzione locale. Il testo ha specificato che «la stragrande maggioranza di questi inverter è prodotta al di fuori degli Stati Uniti (The vast majority of these inverters are produced outside the United States)».
Il segretario al Commercio ha riscontrato che i prodotti per l'energia eolica contengono «gravi vulnerabilità di sicurezza informatica (serious cybersecurity vulnerabilities)» in grado di causare interruzioni nell'approvvigionamento elettrico. Il proclama ha aggiunto che tali falle potrebbero consentire accessi non autorizzati per il controllo da remoto delle turbine eoliche.
Il «clutter» radar generato dalle turbine ostacola il controllo del traffico aereo e le missioni di difesa
Il terzo pilastro riguarda i radar. Stando al proclama, le turbine eoliche generano un disturbo visivo (detto «clutter») sui sistemi radar a terra e aviotrasportati. Tale disturbo riduce la sensibilità di rilevamento dei radar, oscura potenziali bersagli, genera falsi bersagli e disperde i segnali di ritorno radar. Il proclama sottolinea che talune tecniche di attenuazione possono, al contrario, provocare la mancata individuazione di bersagli reali.
Il proclama ha evidenziato che tali interferenze possono compromettere il controllo del traffico aereo, le previsioni meteorologiche, la sicurezza interna e le operazioni della difesa nazionale. Ha inoltre citato la minaccia rappresentata da velivoli non autorizzati diretti verso sensibili infrastrutture critiche degli Stati Uniti.
Il quarto pilastro è la dipendenza dalle importazioni. Il proclama ha indicato che gli Stati Uniti dipendono dalle importazioni estere per parti e sottocomponenti di turbine eoliche e che tali flussi sono aumentati nell'ultimo decennio. È stato rilevato in particolare che per alcuni articoli, quali le pale, «la capacità produttiva interna non è aumentata in misura significativa (domestic manufacturing capacity for certain products, such as blades, has not meaningfully increased)».
Il segretario al Commercio e l'USTR devono riferire sull'esito dei negoziati entro 180 giorni
La parte dispositiva del proclama è composta da cinque articoli. L'Articolo 1 dispone che il segretario al Commercio e il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR), congiuntamente agli alti funzionari dell'amministrazione ritenuti idonei, conducano o proseguano le trattative per accordi volti a fronteggiare la minaccia. L'Articolo 2 stabilisce che i due funzionari aggiornino periodicamente il presidente e presentino un rapporto ufficiale entro 180 giorni dalla data del proclama. L'Articolo 3 prevede che il segretario al Commercio continui a monitorare le importazioni legate all'eolico e informi il presidente qualora si presentino circostanze tali da giustificare ulteriori azioni.
In caso di fallimento dei negoziati, potrebbero seguire altre misure. Il proclama precisa che l'azione presidenziale ai sensi della Sezione 232 può comprendere, oltre ai negoziati per accordi, anche altre contromisure quali i dazi. Se un accordo ai sensi di 19 U.S.C. 1862(c)(3)(A)(i) non viene concluso entro 180 giorni, non viene attuato o si rivela inefficace, il presidente potrà adottare «altre azioni ritenute necessarie (other actions he deems necessary)» per regolare le importazioni. Come base giuridica, il proclama ha citato la Sezione 232, la Sezione 604 del Trade Act del 1974 e l'Articolo 301 del Titolo 3 del Codice degli Stati Uniti relativo alla delega dei poteri presidenziali. Il proclama ha anche ricordato che la Sezione 604 del Trade Act conferisce al presidente l'autorità di recepire modifiche o imposizioni di aliquote daziarie nello Harmonized Tariff Schedule (HTS) degli Stati Uniti.
Il presidente Trump aveva adottato un approccio identico nel proclama ai sensi della Sezione 232 del 9 luglio relativo ad aeromobili commerciali, motori a reazione e loro parti. All'epoca, il segretario al Commercio aveva raccomandato di non applicare dazi immediati ai sensi della Sezione 232, inducendo il presidente Trump a ordinare al segretario e all'USTR di portare avanti negoziati e riferire entro 180 giorni. Anche in quel proclama si precisava che il presidente «potrebbe valutare rimedi alternativi in futuro (may consider alternative remedies in the future)».
I dazi su acciaio, alluminio e rame restano pienamente in vigore per i componenti eolici
Il nuovo proclama lascia inalterati i dazi esistenti. Il testo sottolinea che talune parti e sottocomponenti eolici contenenti quantitativi rilevanti di acciaio, alluminio o rame sono già soggetti ai dazi della Sezione 232. La base normativa risiede nel Proclama 9704 sull'alluminio e nel Proclama 9705 sull'acciaio dell'8 marzo 2018, nonché nel Proclama 10962 sul rame del 30 luglio 2025. L'Articolo 4 sancisce che «nulla in questo proclama modifica i dazi imposti ai sensi del Proclama 9704 (Nothing in this proclamation modifies the tariffs imposed pursuant to Proclamation 9704)», mantenendo intatti i dazi previsti dai tre provvedimenti. L'Articolo 5 stabilisce che i precedenti proclami e ordini esecutivi sono revocati solo nella misura in cui risultino incompatibili, e che l'eventuale nullità di una singola disposizione non pregiudicherà la validità delle restanti parti.
Anche l'elenco dei prodotti soggetti ai dazi su acciaio e alluminio è stato ampliato. Il 19 agosto 2025 il BIS ha pubblicato nel Federal Register (90 FR 40326) un avviso con cui ha inserito nell'ambito di applicazione dei dazi 407 sottovoci dello Harmonized Tariff Schedule (HTS) relative a derivati di acciaio e alluminio. Tali dazi sono entrati in vigore per le merci sdoganate a partire dalle 00:01 (ora orientale degli Stati Uniti) del 18 agosto 2025 e si applicano specificamente al contenuto di acciaio e alluminio presente nei manufatti. Alle parti diverse da acciaio e alluminio continuano ad applicarsi gli altri dazi vigenti. Il BIS ha escluso dall'elenco 60 voci doganali già oggetto di altre indagini o procedure di contenzioso commerciale. Nell'elenco aggiuntivo figura la voce 8502.31.0000, indicata come classificazione doganale nei provvedimenti antidumping sulle torri eoliche. All'interno della voce 7308.20 è stata inclusa anche la sottovoce 7308.20.0035.